Infermieri/ostetriche. Permessi 104 e congedo straordinario nel contratto part-time. Vanno riproporzionati?
Ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità sono concesse due importanti agevolazioni previste dalla legge 104, ovvero la possibilità di richiedere al datore di lavoro permessi retribuiti e periodi di congedo straordinario.
La legge 104/92 prevede la fruizione di 3 permessi giornalieri non frazionabili in ore secondo il CCNL 2016/2018 comparto sanità:
art. 38 comma 1
- I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
L'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 norma il congedo straordinario: un congedo biennale retribuito in favore di chi assiste familiari con handicap grave: come precisato dalla Circ. Inps n. 32/2012, punto 3.3: il beneficio del Congedo Straordinario consiste in 2 anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa.
In caso di part- time verticale i due benefici devono essere riproporzionati?
Permessi retribuiti 104
La disciplina contrattuale collettiva 2016-2018 deve essere interpretata nel senso che, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale ove la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, i tre giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33,comma 3, della legge n. 104/1992 non sono soggetti al criterio della proporzionalità previsto nell'art. 62. comma 9, del CCNL del 21.5.2018 del comparto sanità.
Tale orientamento interpretativo ha trovato esplicito riconoscimento in una specifica dichiarazione congiunta relativa al CCNL delle funzioni locali del 21/5/2018, ma è da ritenersi logicamente estensibile anche alle disposizioni del CCNL 21/5/2018 relativo al Comparto Sanità, di identico tenore.
Se il numero delle giornate lavorate è inferiore al 50% di quello ordinario, i giorni di permesso legge 104 vanno riproporzionati secondo il seguente calcolo:
Part-time Verticale
Calcolo:
Orario medio settimanale part-time
____________________________ x 3 giorni di permesso
Orario medio settimanale full time
Esempio
18 ore settimanali part-time diviso 38 ore settimanali full time per 3.
(18:38) x3=1,42, arrotondato per difetto 1 giorno di permesso mensile.
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
I giorni di permesso nel PART-TIME ORIZZONTALE non vanno riproporzionati.
Congedo straordinario legge 151
In caso di part-time verticale la durata del congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, tenendo conto della ridotta durata della prestazione lavorativa, deve essere riproporzionata alle effettive giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno. Il calcolo, riproporzionato, andrà effettuato per tutta la durata del rapporto di lavoro in regine di part time. Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo fruito andrà riproporzionato rapportandolo al nuovo orario lavorativo e così detratto dal periodo complessivo di congedo biennale rimanente.
Da SuperAbileInail