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Legge 104. La Guida: i permessi, gli aventi diritto, la documentazione, i casi particolari

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/01/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenze

 

Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D.Lgs 151/2001, dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24) e, in ultimo, dal d.lgs. n. 119/2011 recita:A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

CCNL comparto sanità Art 38

  1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di

permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali

permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

  1. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione

dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1,

predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende

assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro

articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di

riferimento.

  1. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24

ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di

lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

 

I permessi:

  • sono fruiti esclusivamente in giorni;
  • sono retribuiti;
  • non riducono le ferie;
  • devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.

 

Agevolazioni per titolari di Legge 104:

 

-      permessi lavorativi retribuiti I datori di lavoro devono garantire ai propri dipendenti titolari di 104 un permesso mensile retribuito di 3 giorni. Il dipendente è tenuto a giustificare  l’ assenza certificando la gravità del problema e avvisando anticipatamente il datore della richiesta di permesso al fine di permettere la normale programmazione delle attività lavorative. In caso di necessità  la data del permesso può essere spostata dal dipendente, senza che il datore possa eccepire nulla. Inoltre Il permesso retribuito per assistere il disabile sospende le ferie;

-      I permessi per figli disabili fino a 3 anni. Il genitore può usufruire di 3 giorni di permesso mensile, o del prolungamento del congedo parentale o di riposi giornalieri di 1 o 2 ore regolarmente retribuiti; inoltre, può usufruire del prolungamento del congedo parentale fino al compimento degli 8 anni d’età del figlio, con un indennizzo calcolato sul 30% della retribuzione corrisposta.

-      possibilità di rifiutarsi al  trasferimento aziendale;

-      per il dipendente pubblico, possibilità di scegliere  la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile;

-      congedo straordinario retribuito per un massimo di due anni, anche non consecutivi;

-      Congedo parentale fino a tre anni;

-      diritto a chiedere che il proprio contratto full time venga trasformato in part- time per al massimo due anni.

 

 

Gli aventi diritto

I permessi retribuiti per handicap sono attribuiti al lavoratore che assiste un familiare a condizione che l’handicap di quest’ultimo abbia la connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell’art. 3 della L.104/92.

La condizione di gravità è condizione essenziale ed è che la Commissione medica ad accertarla (comma 3).

Tra le condizioni di gravità della patologia rientrano la sindrome di Down e gli invalidi di guerra.

 

Sindrome di Down

Ai sensi dell’art. 94/3 della legge 289/2002:In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli”.

 

Invalidi di guerra

Ai sensi dell’art. 38/5 della legge 448/1998: “I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge.

 

Soggetti che possono usufruire permessi e congedo straordinario retribuiti:  

-      genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;

-       coniuge della persona disabile in situazione di gravità;

-       parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Con la legge 103/2010 si è, inoltre, stabilito che possono usufruire dei permessi lavorativi ai fini della tutela prevista dalla legge 104, anche parenti o affini di 3° grado se il genitore o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Per patologie invalidanti si intendono

  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

(art. 2, comma 1, let. d), del decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L.8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari).

 

Per mancanza si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

 

In base alla legge:

- sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;

- sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);

- sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.

- sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;

 - sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);

- sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.

 

I tutori o amministratori di sostegno sono ESCLUSI dai benefici legge 1i i04.

 

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti  requisiti:

-      essere lavoratori dipendenti, anche part-time, e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’INPS;

-      la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata;

-      mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa) della persona in situazione di disabilità grave.

Non possono richiedere i permessi retribuiti legge 104 le seguenti categorie di lavoratori:

-      lavoratori a domicilio;

-      addetti a servizi domestici e familiari;

-      agricoltori a tempo determinato;

-      autonomi;

-      parasubordinati.

Iter per richiedere il riconoscimento dello stato di disabilità:

 

-      recarsi dal proprio medico curante, che accerterà la condizione di invalidità e rilascerà un apposito certificato medico (certificato ss3);

-      il certificato di attestazione viene inviato direttamente per via telematica all’Inps e al paziente viene rilasciata una ricevuta con un codice;

-       entro 30 giorni il paziente deve inviare all’Inps domanda di riconoscimento handicap. Lo può fare per via telematica (direttamente tramite servizi online sul portale Inps, telefonando al contact center oppure recandosi al patronato);

-      fatta la domanda, si prenota la visita di accertamento presso l’Inps (oppure se non si è in grado di andare di persona si può richiedere un accertamento al proprio domicilio);

-      la visita sarà effettuata da un’apposita commissione medica, che potrà riconoscere sia lo stato di handicap (e quindi si diventerà titolari della 104), sia attribuire una percentuale di invalidità alla persona disabile.

 

 

Il Referente unico

Il referente unico per l’assistenza della persona con disabilità, normato dall’art. 33 della Legge 104 del 1992, stabilisce che la fruizione dei permessi previsti dalla stessa per assistere il familiare in condizione di disabilità grave, possono essere riconosciuti ad un solo lavoratore, in possesso dei requisiti di legge.

L’art. 24 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha modificato l’art. 33 – comma 3 della legge 104/92, circa il principio del referente unico per l’assistenza della persona con disabilità.

La flessibilità introdotta riguarda “l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità”, qui il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente” consentendo così ai genitori di derogare al principio del referente unico. 

Le circolari INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, INPDAP n. 1 del 14 febbraio 2011 Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 chiariscono che i genitori possono alternarsi nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile.
Ciò consente ai genitori di richiedere, per esempio, la ripartizione anche nello stesso mese di 2 giorni al padre e 1 alla madre, fruibili anche continuativamente (ovvero uno di seguito all’altro).
Il limite resta quello dei tre giorni al mese
. In definitiva nel caso dei due genitori, che usufruiscono dei permessi alternativamente, i giorni di permesso non possono diventare sei al mese, ma restano comunque solo tre.

permessi mensili sono compatibili con l’utilizzazione del congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 nell’arco del mese ma non negli stessi giorni. 

 

 

Casi particolari

 

  1. Ricovero a tempo pieno del familiare

La sentenza della Corte di Cassazione la n. 21416 del 14 agosto 2019 in tema di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, afferma che, quando la legge prevede che per poter usufruire di quest’ultimi, la persona da assistere, affetta da handicap grave, non debba essere ricoverata a tempo pieno, non può che intendersi riferita al ricovero presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa, in coerenza con la “ratio” dell’istituto, che è quella di garantire al portatore di handicap grave tutte le prestazioni sanitarie necessarie e richieste dal suo “status”, così da rendere superfluo, o comunque non indispensabile, l’intervento del familiare.

Nella fattispecie la Cassazione rigetta la sentenza – che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per falsa dichiarazione del lavoratore in ordine al requisito del mancato ricovero della madre, alloggiata in una casa di riposo – perché la valutazione del giudice di merito sulla veridicità della dichiarazione si era arrestata ad una nozione atecnica di ricovero, senza considerare il livello di assistenza prestato dalla struttura).

Tra i requisiti per poter usufruire dei tre giorni di permesso vi è mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa) della persona in situazione di disabilità grave.

Il lavoratore era stato licenziato per aver usufruito dei permessi nonostante la persona alla quale prestava assistenza fosse ricoverata in una casa di riposo.

Il licenziamento è illegittimo in quanto, secondo la Cassazione, la casa di riposo non garantisce un livello di assistenza così come specificato dalla legge, ovvero così come chiarito dall’INPS con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., che  ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Successivamente la circolare Inps n. 32/2012 estende ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità ricoverato (non solo minore) la possibilità di usufruire dei permessi nel caso risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Le circolari tendono a sottolineare il concetto di Assistenza continuativa, dove per assistenza si intende quella sanitaria.

Se ne deduce che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

 

  1. Se il familiare da assistere è residente ad una distanza superiore ai 150 km. La normativa

Il lavoratore che usufruisce dei tre giorni di permesso della legge 104/92 per assistere il familiare con grave disabilità, residente in un Comune differente dal proprio e comunque ad una distanza maggiore di 150 km, deve attestare l’effettivo raggiungimento del luogo in cui risiede il familiare; l’attestazione richiesta è idonea documentazione o titolo di viaggio.

Ministero PA Circolare n.1 del 2012:

La documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza della persona in situazione di handicap grave nel caso di fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.

L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 aggiungendo il comma 3 bis. La disposizione prevede che "Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito".

In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione.

La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per l'applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi". Anche in questo caso, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia, come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

 

Dimora temporanea
Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). La dimora non deve però essere abituale, altrimenti il cittadino dovrebbe fissare in quel luogo la residenza, e neppure occasionale (ad esempio per turismo), altrimenti il cittadino non potrebbe essere considerato temporaneo.

Può chiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, chi dimora da almeno 4 mesi nel territorio del comune, ma non è ancora in grado di stabilire qui la propria residenza, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

L'iscrizione avviene a domanda dell'interessato o d'ufficio.
Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l'ufficiale d'anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d'ufficio.

 

  1. Rivedibilità dell’handicap e fruizione dei permessi Come è noto lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.

L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto un'altra importante innovazione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”; e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità,è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.

 

  1. Assistenza prestata ad un familiare disabile che lavora Ai sensi della circolare INPS n. 100/2012: Di norma, la fruizione dei permessi in argomento da parte del dipendente che presta assistenza nei confronti di un familiare lavoratore coincide con l’assenza del disabile dal posto di lavoro.

Tuttavia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 30/2010, considerata la ratio della norma ispirata all’assistenza, all’integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone disabili, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei benefici in argomento da parte del dipendente che assiste il familiare disabile non può essere escluso a priori nei casi in cui lo stesso disabile svolga nel medesimo periodo attività lavorativa.

Conseguentemente, essendo superata la disposizione contenuta al paragrafo 2.1 della circolare n. 45/2011, l’Amministrazione non può negare a priori l’autorizzazione alla fruizione dei permessi richiesti da un dipendente per assistere un familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso è impegnato in attività lavorativa.

Il Ministero ha altresì chiarito che, nell’ipotesi sopra indicata, è rimessa al datore di lavoro la valutazione della situazione che il richiedente di volta in volta andrà a rappresentare.

Nel rispetto dei criteri indicati, pertanto, qualora il dipendente intenda fruire del beneficio nelle giornate in cui l’assistito presta attività lavorativa, il dirigente responsabile valuterà, di volta in volta, necessità rappresentate a giustificazione dell’assenza, anche con riferimento alle esigenze della vita quotidiana del disabile per le quali non sia strettamente necessaria la sua presenza fisica.

In detta valutazione si dovrà tener conto della circostanza che le su menzionate necessità non possano essere adeguatamente soddisfatte al di fuori dell’orario di lavoro ordinario del dipendente che presta assistenza. La sussistenza delle predette esigenze sarà attestata dall’interessato mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’ art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

 

  1. Legge 104 e Part- time.

l lavoratore che assiste il familiare disabile ed il lavoratore disabile stesso, con un contratto di lavoro part-time, possono usufruire dei giorni di permesso della legge 104 del 92.

Con il messaggio 3114 del 7 agosto 2018, l’Inps ha modificato il calcolo per il riproporzionamento dei giorni di permesso, per il lavoratore che effettua prestazione lavorativa in regime di part- time.

Contratto Part-time

Il Contratto part-time può essere:

Orizzontale, Verticale, Misto.

 

Orizzontale: la riduzione di orario rispetto al full time avviene nella giornata lavorativa (6 ore rispetto alle 8 ore).

Verticale: l’attività lavorativa è prestata solo alcuni giorni della settimana (ad esempio dal lunedì al mercoledì piuttosto che dal lunedì al venerdì o al sabato).

 

Cosa prevedeva la Circolare Inpdap del 2000

 

Part time orizzontale

  • permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);
  • permesso mensile di tre giorni resta per intero indipendentemente dall’orario di lavoro.

 

Part time verticale

  • permesso giornaliero di due oreper ogni giorno di servizio prestato;
  • permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

 

Cosa prevede l’attuale Circolare Inps

La circolare Inps ha modificato il calcolo per il riproporzionamento dei giorni di permesso in caso di contratto Part-time verticale.

La circolare Inps NON riproporziona i giorni di permesso nel PART-TIME ORIZZONTALE.

 

Part-time Verticale

Calcolo:

 

Orario medio settimanale part-time

____________________________ x 3 giorni di permesso

 

Orario medio settimanale full time

 

Esempio

18 ore settimanali part-time diviso 38 ore settimanali full time per 3.

(18:38) x3=1,42, arrotondato per difetto 1 giorno di permesso mensile.

 

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

 

Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile

Il congedo straordinario può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

I benefici in oggetto, infatti, sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Ø Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato inferiore a 3 anni e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio. Ai sensi della circolare INPS n. 128/2003:

e’ possibile la fruizione di entrambi i benefici indicati nel titolo da parte di un genitore, dal momento che si tratta di due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi. Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per “allattamento” e 2 ore di permesso ex lege104; se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso ex lege 104/92. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per “allattamento”.

Ø Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap. Ai sensi della circolare INPS n. 128/2003: Non si ritengono compatibili i due tipi di permesso sopra indicati, dal momento che gli stessi, se pure a titolo diverso, verrebbero fruiti per il medesimo soggetto. D’altronde, l’art. 42 del D. Lgs. 151/01, comma 4, ha previsto solo la cumulabilità dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104 con il congedo parentale ordinario, ma non fa alcun cenno alla possibilità di cumulo con i permessi c.d. per allattamento, né alla possibilità di godere da parte di un genitore della legge 104/92 e da parte dell’altro dei c.d. permessi per allattamento, possibilità invece contemplata espressamente per l’astensione facoltativa

I congedi e i permessi per assistenza al figlio minore in situazione di handicap con connotazione di gravità, sono stati aggiornati dalla legge n. 183/2010 e dal D.L.vo n. 119/2011, mentre il prolungamento del congedo parentale dal Decreto Legislativo n. 119/2011 e dalla legge 80/2015:

  • Fino a tre anni di età del figlio I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile (a partire dal riconoscimento di handicap grave) ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero del prolungamento del congedo parentale.
  • Oltre i tre anni di età del figlio e fino agli otto anni I genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale.
  • Oltre gli otto anni del figlio I genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile ovvero, in alternativa e non cumulativa nell’arco del mese, del prolungamento del congedo parentale. Quest’ultimo entro il compimento del dodicesimo anno.

Incompatibilità e cumulabilità dei permessi

  • Incompatibilità nell’arco dello stesso mese

La fruizione dei tre giorni di permesso mensili (art.33 comma 3 L. 104/92), del prolungamento del congedo parentale (art. 33 comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 e art. 8 Legge 80/2015) e dei permessi orari giornalieri (art 33 comma 2 L. 104/92) deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

  • Cumulabilità fra i diversi permessi/congedi Il prolungamento del congedo parentale e, in alternativa i permessi legge 104, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore.
  • Cumulabilità con il Congedo straordinario I genitori possono fruire dei permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno (circolare FP n. 1 del 3 Febbraio 2012).
  • Nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore:

nell’arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., d.lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della l. n.104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale. Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. Per i genitori rimane comunque ferma l’alternanza, nell’arco dello stesso mese, tra la fruizione delle due ore di permesso al giorno (art. 33, comma 2, della l. n. 104 del 1992), il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001) e le tre giornate di permesso al mese (art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992).

 

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