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TAR boccia AIFA. Stop alla “vigile attesa” domiciliare per il Covid

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/03/2021 vai ai commenti

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La nota dell’AIFA del 9 dicembre 2020, che indicava i “principi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare” è stato bocciato dal TAR del Lazio che ne ha sospeso l’efficacia, rimandandone la trattazione al 20 luglio prossimo.

Ad intraprendere un’azione legale contro l’AIFA ed il Ministero della Salute, sono stati medici che fanno parte del “Comitato Cura Domiciliare Covid 19”, fondato dall’avvocatoErich Grimaldi di cui è anche presidente, rivendicando il diritto/dovere di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, senza dover seguire un protocollo determinato.

 

Cosa prevedeva il protocollo AIFA

Il principio dell’AIFA, era quello della vigile attesa. Il protocollo rivolto ai positivi di Covid, per le cure nel setting domiciliare, quindi per i pazienti non bisognosi di cure ospedaliere consisteva in:

 

  • Vigile attesa
  • Trattamenti sintomatici: paracetamolo
  • Idratazione e nutrizione appropriate
  • Non modificare le terapie croniche
  • Non utilizzare integratori e vitamine
  • Non utilizzare farmaci in aerosol, specie se si convive con altre persone in isolamento.

Terapia

Terapia sintomatica: fans e paracetamolo possono essere utilizzati per febbre e dolori muscolari

L’uso dei corticosteroidi è raccomandato solo nei pazienti con malattia Covid-19 grave, che necessitano di ossigeno, e solo se il quadro non migliora entro le 72 ore.

Questo perché è stato osservato che i corticosteroidi funzionano solo in pazienti con un quadro clinico già compromesso, mentre nella fase iniziale della malattia potrebbe avere un impatto negativo sulla risposta immunitaria.

Inoltre l’uso del cortisone in alcune malattie croniche può determinare eventi avversi, una su tutte il diabete.

 

L’uso dell’eparina, è raccomandato per quei pazienti con infezione respiratoria acuta e ridotta mobilità. L’uso routinario non è raccomandato nei soggetti a casa e che si muovono. I pazienti che già prendono anticoagulanti non devono interromperli

 

L’uso degli antibiotici non è raccomandato. Il ricorso agli antibiotici potrebbe essere considerato solo quando la persistenza della sintomatologia è superiore a 48/72 ore, ed il quadro cinico fa sospettare una sovra-infezione batterica.

 

L’utilizzo dell’idrossiclorochina non è raccomandato.

 

L’utilizzo di lopinavir/ritonavir non è raccomandato.

 

Gestione del paziente ospedalizzato

Secondo le linee guida AIFA, date le numerose evidenze scientifiche, l’attuale standard è rappresentato dall’uso di corticosteroidi ed eparina.

 

Desametasone

Nei pazienti Covid positivi con quadro clinico grave, bisognosi di ossigeno supplementare, l’uso del desametasone  è l’unico trattamento farmacologico che ha mostrato benefici in termini di riduzione della mortalità.

 

Eparine

L’uso delle eparine prevede due diversi profili:

  • Eparina a basso peso molecolare, a scopo profilattico negli eventi trombo- embolici, nei pazienti con infezione respiratoria acuta con ridotta mobilità.
  • Eparina intermedia/alta, nei casi gravi da Covid 19 nella fase IIB o III dell’evoluzione clinica della malattia con:

livelli di D-dimero superiore 4/6 volte alla norma

ferritina elevata superiore e 1000 mcg/L

BMI elevato

Punteggio dello score SIC uguale e superiore a 4.

 

Remdesivir

Il Remdesivir non può essere considerato uno standard, ma può essere considerato solo in casi selezionati, nei soggetti con polmonite da Covid, che richiede ossigenoterapia che non richiede alti flussi o ventilazione meccanica.

 

Il TAR

Il Tribunale ha ritenuto - come si legge nell’ordinanza- che il ricorso appare fondato,  in relazione alla giusta richiesta di medici “di far valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza e che non può essere “compresso nell’ottica di una attesa potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente, che sebbene sotto profili diversi, per medici stessi”.

 Il Tar ha quindi con effetto immediato sospeso l’efficacia del provvedimento emanato da AIFA e rinviato la trattazione del merito al 20 luglio prossimo.

L’avvocato Grimaldi ha ottenuto anche la riabilitazione e l’utilizzo dell’idrossiclorochina (come da decisione sancita dal Consiglio di Stato, con un’ordinanza risalente all’11 dicembre 2020).

La decisione del Tar viene incontro alle sollecitazioni che il Comitato aveva intrapreso fin dal mese di marzo del 2020 con delle video conferenze in collegamento con i medici del territorio.

 

Da Articolo 21