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ECM. Guida completa a: bonus, sconti, spostamento crediti, sanzioni e novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/12/2021

FormazioneProfessione e lavoro

I crediti da acquisire per il triennio 2020-2022 sono 150: da questi vanno sottratti i 50 crediti bonus per i soggetti che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Qualora nel triennio precedente, 2017-2019, siano stati acquisiti tutti i crediti previsti, vi è un ulteriore sconto di 30 crediti.

Al netto degli sconti e bonus previsti, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 70 crediti.

 

Ulteriore Sconto obbligo formativo

Il professionista può prendere visione della propria posizione formativa mediante l’accesso alla banca dati Cogeaps, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link http://www.cogeaps.it . Qui, anche per quest’anno, è possibile ottenere un ulteriore sconto dell’obbligo formativo, che va da 10 a 30 crediti, tramite l’attivazione del Dossier Formativo, individuale o di gruppo.

 

Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.

Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione.

Il Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider.

Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura massima di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati già nel triennio 2017-2019 per la costruzione di un Dossier Formativo.

I restanti 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei 3 principi indicati:

  • Costruzione del Dossier;
  • Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
  • Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

 

ACCESSO DIRETTO ATTRAVERSO IL PORTALE Co.Ge.A.P.S. 

Il seguente link permette l’accesso diretto al portale del Co.Ge.A.P.S.: https://application.cogeaps.it/login/

Dopo essersi loggato, il professionista sanitario può inserire un nuovo Dossier Formativo cliccando prima su “Dossier Formativi Individuali” e poi su “Inserisci un nuovo dossier individuale”.

Nel dossier, le regole di soddisfacimento si basano in sostanza sull'acquisizione di crediti in aree e obiettivi formativi nella misura minima del 70% rispetto all'obbligo formativo individuale triennale. I crediti trasmessi al Co.Ge.A.P.S., vanno a compilare in automatico i dossier costruiti, senza l'esigenza di alcuna attività da attivare da parte del Professionista. Il soddisfacimento anche di uno solo dei dossier attribuiti al Professionista comporta l'acquisizione di un bonus per il triennio successivo.

 

Colmare il debito formativo degli anni precedenti

Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.

E’ una delle novità contenute nella delibera della Commissione nazionale per la formazione continua, emanata il 14 dicembre, che delibera inoltre che:

1.Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. 

2.Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

3.Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

4.La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

 

Come spostare i crediti formativi ECM al triennio precedente

Per lo “spostamento” dei crediti seguire la seguente procedura:

  • Registrarsi a COGEAPS ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato;
  • Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password;
  • Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2017-201 e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare nel triennio selezionato;
  • Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area Dettagli professionista, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture: Crediti individuali; Crediti mancanti; Esoneri ed esenzioni;Spostamento crediti;
  • Cliccare sulla voce "Spostamento crediti"e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”.

 

Apparirà una voce scritta in rosso, preceduta da una breve spiegazione ,che dovrà essere a sua volta selezionata: "Dal 2020 al triennio 2017-2019".

Si aprirà quindi la schermata Dettagli professionista: Partecipazioni ECM dove compariranno automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’anno 2020.

Per i professionisti che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2020 per colmare il fabbisogno 2017-2019, al termine della striscia di ogni evento sarà presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2017-2019.

Nel corso del procedimento appare una scritta che chiede (per 2 volte) conferma dell’esportazione dei crediti: Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza. Sicuro di voler procedere con l’operazione?”. Una volta risposto "Si" il trasferimento sarà completato, ma sarà utile controllare nuovamente il triennio 2017-2019 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti.

 

Come faccio a sapere se un corso ECM è realmente accreditato?

E’ sufficiente accedere alla banca dati Nazionale Agenas, al seguente link https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx ; scorrere nella colonna di destra alla sezione “ricerca avanzata”, quindi cliccare nella banda “id evento”

Inserendo in questa banda il “codice di accreditamento” del corso che intendiamo che intendiamo verificare. Il codice di accreditamento, solitamente, viene inserito direttamente nelle locandine dei corsi, che i provider più ossequiosi della trasparenza, rendono pubblica senza problemi. 

Qualora il codice non fosse presente nella locandina, ci si può rivolgere al provider/ente organizzatore, per farselo rilasciare.

Il codice di accreditamento di un corso non può non esistere, in quanto la commissione Agenas lo rilascia contestualmente alla conferma dell’accreditamento.

Se il codice non è disponibile, significa che il corso non è ancora stato accreditato.

Se il corso è stato effettivamente accreditato, la ricerca avanzata mediante “id evento” darà accesso a tutti i dati dello stesso: orari, date, numero di crediti, elenco dei docenti e relativi curricula, presenza di eventuali sponsorizzazioni, razionale scientifico e didattica.

Se la ricerca per “id evento”, invece, dovesse dare esiti negativi, significa allora che il corso non è stato ancora accreditato; nel caso di un evento già espletato, invece, un esito negativo significherebbe che il corso non è mai stato accreditato, in quanto l’accreditamento può avvenire solo PRIMA dell’espletamento dell’evento formativo.

 

Esistono delle eccezioni?

Si, alcune Regioni (Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Campania, Basilicata e Lazio) hanno attivato il sistema di accreditamento Regionale; pertanto un corso accreditato nel sistema regionale, pur rilasciando crediti ECM che hanno a tutti gli effetti la stessa valenza di quelli rilasciati dai provider a livello nazionale, non sarà riscontrabile nella banca dati nazionale, ma bisognerà accedere a quella della Regione in questione per verificarne l’effettivo accreditamento e quindi l’autenticità.

 

Come inserire manualmente i crediti mancanti

Nel nuovo portale Cogeaps è disponibile la sessione "crediti mancanti", nella quale è ammessa la registrazione manuale di crediti ECM non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., relative agli anni dal 2014 al 2018 - https://application.cogeaps.it/credits/missing

 

I professionisti sanitari, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione in completa autonomia oppure possono rivolgersi all'Ordine di appartenenza.

A partire dal 2019, come disposto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al punto 1.13, è necessario rivolgersi al Provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto, poiché è obbligo del Provider stesso trasmettere le partecipazioni e i relativi crediti ECM. Qualora il provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito, il professionista potrà trasmettere al Co.Ge.A.P.S. la documentazione necessaria per l’integrazione della partecipazione mancante.

 

Questa sezione consente di caricare tutti i dati relativi all'evento, dal Provider che lo ha organizzato, al codice di accreditamento presente nella locandina e nell'attestato, e permette addirittura di caricare il relativo attestato, qualora il professionista ne fosse in possesso, per verificarne l'autenticità 

 

Il nostro consiglio è quello di vigilare costantemente e controllare la propria anagrafica ogni qualvolta che si frequenta un corso ECM, accertandosi prima che lo stesso sia effettivamente accreditato per come pubblicizzato dai vari Provider, e trascorsi 90 giorni dalla conclusione del corso, verificare presso la propria area personale della bacheca l'effettivo caricamento dei credti ECM.

 

 

 

Sanzioni: stop alla copertura assicurativa

Per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, medici ed infermieri, dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio.

A stabilirlo è un emendamento approvato ieri dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose: 

Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria operante  a  qualunque titolo in strutture sanitarie  e/o sociosanitarie pubbliche o private e per chi presta la professione sanitaria operante  a  qualunque  titolo  in  strutture  sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

 

Offerta formativa 2021 FNOPI: https://www.fnopi.it/formazione-continua/offerta-formativa-fad/

Offerta formativa Pegaso Lavoro, preparazione concorsi: https://www.pegasolavoro.eu/corsi/ecm