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CCNL Sanità 2022-2024: tutte le novità su maternità, paternità e congedi parentali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/07/2025

Contratto Nazionale

Vediamo,  con l’entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del comparto sanità 2022-2024, quali  importanti modifiche e specificazioni riguardanti la tutela della maternità, della paternità e la fruizione dei congedi parentali da parte del personale dipendente, sono state introdotte. Di seguito, i principali contenuti dell’articolo relativo a questi istituti.

Applicazione normativa generale

Al personale dipendente si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela della maternità e della paternità, come aggiornato dalle successive modifiche legislative, con le specificazioni riportate nel presente articolo del CCNL.

Congedo di maternità e paternità

Durante i periodi di congedo per maternità e paternità disciplinati dagli artt. 16, 17, 27-bis e 28 del D.Lgs. 151/2001, ai lavoratori spetta:

  • l’intera retribuzione prevista dall’art. 59, comma 2, lett. c) del CCNL;

  • i premi collegati alla performance, secondo i criteri della contrattazione integrativa e in relazione all’effettivo apporto del dipendente;

  • l’esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità relative a prestazioni disagiate, pericolose o dannose;

  • il computo integrale nella tredicesima mensilità;

  • l’assenza di riduzioni su ferie e riposi.

Inoltre, tutti i periodi di congedo parentale, compresi quelli successivi ai primi trenta giorni, sono considerati nell’anzianità di servizio e non riducono ferie, riposi o tredicesima, ad eccezione degli emolumenti accessori legati alla presenza effettiva in servizio.

Congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001)

Per ciascun figlio, i primi 30 giorni di congedo parentale:

  • possono essere fruiti dalla madre o, in alternativa, dal padre;

  • sono retribuiti per intero secondo quanto già indicato per il congedo obbligatorio;

  • non riducono ferie né riposi;

  • sono validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e della tredicesima.

Congedo per malattia del figlio (fino ai tre anni di età)

Dopo il periodo di congedo per maternità o paternità, le lavoratrici madri e i lavoratori padri hanno diritto a:

  • 30 giorni annui di assenza retribuita per malattia del figlio;

  • computo complessivo tra entrambi i genitori;

  • applicazione delle stesse modalità retributive previste per i congedi obbligatori.

Computo dei giorni festivi

Se il congedo parentale (comma 3) o per malattia del figlio (comma 4) è fruito in modo continuativo, eventuali giorni festivi inclusi nel periodo sono compresi nel conteggio dell’assenza. Questo vale anche in caso di fruizione frazionata, se i periodi non sono intervallati dal rientro al lavoro.

Modalità di richiesta dei congedi

Per usufruire del congedo parentale, anche frazionato, la domanda deve essere presentata:

  • almeno cinque giorni prima della decorrenza;

  • all’ufficio di appartenenza;

  • anche tramite raccomandata A/R o strumento telematico che garantisca l’avvenuto invio;

  • anche in caso di proroga del periodo di astensione.

In caso di impedimenti oggettivi e documentati, la richiesta può essere inoltrata entro le 48 ore precedenti l’inizio del congedo.

 

Congedo parentale su base oraria (Art. 45)

In base all’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. 151/2001, i genitori lavoratori (anche adottivi o affidatari), in servizio presso Aziende o Enti del comparto, possono fruire del congedo parentale anche in modalità oraria.

Caratteristiche della fruizione oraria

  • Il congedo può essere fruito anche solo parzialmente o per periodi definiti.

  • Il dipendente può interrompere in qualunque momento la fruizione oraria.

  • Il monte ore annuale è determinato dall’Azienda in relazione alle giornate residue e all’orario giornaliero convenzionale (art. 27, comma 1).

  • In caso di part-time, il monte ore è proporzionato.

  • Se il congedo è fruito per l’intera giornata, si decurta l’intero orario giornaliero convenzionale.

  • I congedi orari non possono essere inferiori a un’ora e non riducono le ferie.