CCNL Sanità 2022-2024: tutte le novità su maternità, paternità e congedi parentali
Vediamo, con l’entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del comparto sanità 2022-2024, quali importanti modifiche e specificazioni riguardanti la tutela della maternità, della paternità e la fruizione dei congedi parentali da parte del personale dipendente, sono state introdotte. Di seguito, i principali contenuti dell’articolo relativo a questi istituti.
Applicazione normativa generale
Al personale dipendente si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela della maternità e della paternità, come aggiornato dalle successive modifiche legislative, con le specificazioni riportate nel presente articolo del CCNL.
Congedo di maternità e paternità
Durante i periodi di congedo per maternità e paternità disciplinati dagli artt. 16, 17, 27-bis e 28 del D.Lgs. 151/2001, ai lavoratori spetta:
-
l’intera retribuzione prevista dall’art. 59, comma 2, lett. c) del CCNL;
-
i premi collegati alla performance, secondo i criteri della contrattazione integrativa e in relazione all’effettivo apporto del dipendente;
-
l’esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità relative a prestazioni disagiate, pericolose o dannose;
-
il computo integrale nella tredicesima mensilità;
-
l’assenza di riduzioni su ferie e riposi.
Inoltre, tutti i periodi di congedo parentale, compresi quelli successivi ai primi trenta giorni, sono considerati nell’anzianità di servizio e non riducono ferie, riposi o tredicesima, ad eccezione degli emolumenti accessori legati alla presenza effettiva in servizio.
Congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001)
Per ciascun figlio, i primi 30 giorni di congedo parentale:
-
possono essere fruiti dalla madre o, in alternativa, dal padre;
-
sono retribuiti per intero secondo quanto già indicato per il congedo obbligatorio;
-
non riducono ferie né riposi;
-
sono validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e della tredicesima.
Congedo per malattia del figlio (fino ai tre anni di età)
Dopo il periodo di congedo per maternità o paternità, le lavoratrici madri e i lavoratori padri hanno diritto a:
-
30 giorni annui di assenza retribuita per malattia del figlio;
-
computo complessivo tra entrambi i genitori;
-
applicazione delle stesse modalità retributive previste per i congedi obbligatori.
Computo dei giorni festivi
Se il congedo parentale (comma 3) o per malattia del figlio (comma 4) è fruito in modo continuativo, eventuali giorni festivi inclusi nel periodo sono compresi nel conteggio dell’assenza. Questo vale anche in caso di fruizione frazionata, se i periodi non sono intervallati dal rientro al lavoro.
Modalità di richiesta dei congedi
Per usufruire del congedo parentale, anche frazionato, la domanda deve essere presentata:
-
almeno cinque giorni prima della decorrenza;
-
all’ufficio di appartenenza;
-
anche tramite raccomandata A/R o strumento telematico che garantisca l’avvenuto invio;
-
anche in caso di proroga del periodo di astensione.
In caso di impedimenti oggettivi e documentati, la richiesta può essere inoltrata entro le 48 ore precedenti l’inizio del congedo.
Congedo parentale su base oraria (Art. 45)
In base all’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. 151/2001, i genitori lavoratori (anche adottivi o affidatari), in servizio presso Aziende o Enti del comparto, possono fruire del congedo parentale anche in modalità oraria.
Caratteristiche della fruizione oraria
-
Il congedo può essere fruito anche solo parzialmente o per periodi definiti.
-
Il dipendente può interrompere in qualunque momento la fruizione oraria.
-
Il monte ore annuale è determinato dall’Azienda in relazione alle giornate residue e all’orario giornaliero convenzionale (art. 27, comma 1).
-
In caso di part-time, il monte ore è proporzionato.
-
Se il congedo è fruito per l’intera giornata, si decurta l’intero orario giornaliero convenzionale.
-
I congedi orari non possono essere inferiori a un’ora e non riducono le ferie.