Equa remunerazione per gli infermieri liberi professionisti. Approvavata la legge: cosa prevede
E’ stata approvata la legge sull’equo compenso, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Soddisfazione FNOPI (e anche del Comitato Unitario Professioni, CUP, di cui la Federazione fa parte e che con la Federazione ha portato avanti il dibattito sul testo) per l’approvazione della nuova legge che integra e migliora quella approvata nel 2017, rendendone più incisiva e operativa l’applicazione.
La legge afferma il riconoscimento per i professionisti del diritto costituzionale all’equo compenso, sancito anche dal Codice civile, che richiama la necessità di adeguare il compenso all’importanza dell’opera e al decoro delle professioni. Principi a base della dignità di qualunque lavoratore.
L’obiettivo dell’equo compenso che la FNOPI, assieme al CUP, ha portato avanti nel dibattuto per l’approvazione della legge è per la professione infermieristica quello di porre definitivamente rimedio alle situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra i professionisti iscritti a un ordine professionale e i committenti. La “giusta remunerazione” della prestazione professionale è condizione necessaria per garantire la qualità, la quantità e soprattutto la dignità del lavoro dei professionisti.
Per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
La legge si applica a tutti i professionisti, sia quelli iscritti a un Ordine, che quelli appartenenti alle professioni non regolamentate. I primi per determinare un compenso equo faranno riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola categoria, i non ordinistici dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento per la prima volta, operazione che la legge affida all’ex ministero dello Sviluppo economico.
Per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
Vediamo il provvedimento:
L’articolo 1 definisce la nozione di equo compenso. Per essere considerato equo, il compenso deve:
essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché essere conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente:
- per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012);
- per gli altri professionisti iscritti a Ordini o Collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'art. 9 del decreto- legge n. 1 del 2012);
- per gli esercenti professioni non organizzate in Ordini o Collegi.
L’articolo 2 stabilisce che sono tenuti a garantire un compenso equo nei rapporti regolati da convenzioni tutte le Pubbliche amministrazioni e le grandi imprese:
- che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
- che trovano fondamento in convenzioni;
- che hanno alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori, o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
L’articolo 3 stabilisce quali sono le cause che rendono il patto (contratto)nullo, ovvero:
- il veto al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- l’imposizione al professionista di anticipare le spese;
- vantaggi sproporzionati per il committente rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- la facoltà per il cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- la facoltà per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- la rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
- la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; che in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l’obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.
Sanzioni
All’articolo 4 si stabilisce che il giudice che accerta il carattere non equo del compenso, pattuito può rideterminare il compenso dovuto al professionista e condannare il cliente al pagamento della differenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il cliente può essere condannato al pagamento di un indennizzo fino al doppio della predetta differenza. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Per quanto riguarda le sanzioni per i professionisti, Ordini e Collegi professionali, hanno compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso e che omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.
Ruolo degli Ordini e Collegi professionali
L’articolo 5 dispone che gli ordini e i collegi professionali possano:
- Adire l’autorità giudiziaria qualora “ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso” (comma 4);
- Adottare disposizioni deontologichevolte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di “convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta”, in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali (comma 5);
- Adottare disposizioni deontologiche al fine di sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi accordo con il cliente, siano “predisposti esclusivamente dal professionista”, che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità, i criteri stabiliti dalle disposizioni del DDL;
- Emettere il parere di congruità non solo sui compensi e gli onorari ma, altresì, per tutte le spese documentate e sostenute (articolo 7 comma 1).
L’articolo 7 prevede che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio, acquisti l’efficacia di titolo esecutivo. Al comma 1 è presente l’unica modifica apportata nel corso dell’esame parlamentare, per cui il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale costituisce titolo esecutivo se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria.