Articolo 33, istruzioni per l’uso: quando e come si collabora alla libera professione
L’Articolo 33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022/24 per il comparto sanità introduce una disciplina dettagliata sull’attività di collaborazione dei dipendenti del SSN alla libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari. Una norma che ridefinisce ruoli, tempi e confini della partecipazione del personale sanitario alle prestazioni a pagamento svolte all’interno delle strutture pubbliche. E lo fa con una logica apparentemente semplice: dare più spazio alla professionalità, inquadrando però regole precise.
Collaborazione sì, ma su base volontaria
Il cuore dell’articolo è chiaro: nessun obbligo, ma possibilità. L’attività di collaborazione – diretta o indiretta – è infatti facoltativa e può essere svolta solo da personale a tempo pieno. Un dettaglio non da poco: si partecipa solo fuori dall’orario ordinario, e solo dopo averlo effettivamente svolto. Nessuna collaborazione, dunque, se si è in ferie, in permesso o in congedo.
Collaborazione diretta: la mano operativa
Nel caso della collaborazione diretta, si parla di prestazioni erogate da infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e professionisti della riabilitazione. Si tratta di attività assistenziali legate direttamente alla prestazione a pagamentosvolta dal dirigente sanitario o dall’équipe medica. È qui che si mette in gioco il valore clinico del personale sanitario non dirigente, chiamato a contribuire – su base volontaria – alla presa in carico del paziente “intra-moenia”.
Collaborazione indiretta: l’ingranaggio che fa funzionare la macchina
C’è poi la collaborazione indiretta, quella che si muove dietro le quinte. Parliamo di organizzazione, gestione amministrativa, tecnica e sanitaria, accoglienza, controllo e vigilanza. Anche qui il personale contribuisce, ma stavolta durante l’orario di lavoro, salvo che opti per un coinvolgimento aggiuntivo retribuito fuori orario.
Lavoro aggiuntivo = compenso
I compensi, per entrambe le tipologie di collaborazione, arrivano dalla riscossione delle tariffe della libera professione, secondo tariffe aziendali definite e riviste annualmente. La norma punta a garantire equità e copertura di tutti i costi sostenuti dalle aziende, evitando squilibri e sperequazioni.
Spazio all’autonomia professionale
Interessante la possibilità, prevista dal comma 4, che la collaborazione possa svolgersi anche in modo autonomo e non simultaneo, se il profilo professionale lo consente. Un segnale chiaro: si riconosce maggiore autonomia e responsabilità alle professioni sanitarie, aprendo a un modello operativo più snello e meno gerarchico.
Un regolamento per ogni azienda
Infine, l’applicazione concreta delle regole è demandata alle singole aziende sanitarie, che dovranno adottare un regolamento ad hoc. Il tutto, nel rispetto dei limiti normativi su orario massimo di lavoro e riposi obbligatori, come previsto dal D.Lgs. 66/2003.