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Il pagamento dello straordinario è un obbligo, non è scelta dell'azienda

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 31/01/2016

Leggi e sentenze

Il pagamento dello straordinario è un obbligo per l’azienda. Le aziende sanitarie, pubbliche e private, utilizzano impropriamente procedure di scelta del pagamento dello straordinario, non sempre trasparenti.

Sono molti i colleghi che di frequente mi rivolgono le seguenti domande. “ …è vero che l’azienda non paga più lo straordinario?” …” ….è vero che l’azienda, finito il fondo per il pagamento dello straordinario, non è tenuta a pagarlo?”

La mia risposta ordinaria ….”probabilmente l’azienda è restia a pagare qualsiasi cosa, ma se siete stati autorizzati, la scelta alla retribuzione oppure al recupero di queste ore è unicamente in capo al lavoratore (CCNL 98-01 art.34 comma 6 e CCNL integrativo 2001 art.9).”

la procedura dispone che è il lavoratore, a dover fare una richiesta circostanziata del pagamento delle ore effettuate in straordinario. Se a questa richiesta, non sopraggiunge la corresponsione della retribuzione richiesta, è consigliabile che il dipendente, chieda il patrocinio di un sindacato di fiducia o di un legale.

Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, causa 1077/2014, rileva l’obbligo per l’azienda, del pagamento delle ore prestate in regime di straordinario.

La causa era stata intentata dall’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate, con lo scopo di opporsi alla notifica di un’ingiunzione di pagamento delle ore in straordinario fatte dalla dipendente M.G., per una somma totale di 3.702,03 Euro. Secondo le tesi dell’azienda, il lavoratore non aveva diritto a pretenderne il compenso.

Gli atti, confermano che il lavoratore vantava un credito, per le ore straordinarie realizzate nel 2012, della somma notificata e che, per contro l’azienda, si opponeva al suo pagamento, richiamando, il concetto dei limiti di spesa imposti dal bilancio di previsione, il famoso “fondo per la retribuzione dello straordinario” (art. 10 del D.P.R. 384/90 e dall’art. 29 del CCNL, 1° biennio economico 2002-2003 del 19.04.2004, e consolidate nel suo ammontare dai CCNL successivi, ultimo alla data del 31.12.2007, dall’art. 7 del CCNL, 2° biennio economico 2008-2009.) L’azienda ravvisava, in forza di queste norme, che il pagamento dello straordinario doveva avvenire, per prassi consolidata, solo dopo negoziazione decentrata con i sindacati, ovvero con le R.S.U. La dipendente, invece affermava, che alcuna norma, consentiva il pagamento secondo tali trattative.

Nel dispositivo della sentenza il Giudice del Lavoro, Dott. Giuseppe Limongelli, nominato per la causa, palesa la sua insofferenza per le tesi addotte dall’azienda, infatti, scrive: “….orbene la prassi non è legge mentre è legge che il lavoratore abbia diritto al pagamento almeno ogni anno……ma ciò che taglia la testa al toro e fa comprendere che l’azienda con tale furbo accorgimento, altro che prassi, ottiene di pagare quanto e quando vuole lo straordinario…….il pagamento degli straordinari degli anni 2009-2012 non avvenne attraverso l’utilizzo del detto fondo bensì utilizzando il fondo comune di libera professione ambulatoriale ed ulteriori disponibilità presenti nel bilancio aziendale……nessuno mette in dubbio che l’azienda abbia difficoltà di bilancio ma sicuramente la pretesa dell’azienda di farsi finanziare dai suoi dipendenti non ha alcun principio normativo….” Pertanto l’azienda deve pagare! L’ingiunzione notificata all’azienda è dichiarata esecutoria e il Giudice del lavoro di Busto Arsizio condanna l’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate a rimborsare le spese dei difensori della dipendente e le competenze del giudizio.

Questa sentenza sancisce il giusto principio delle norme, che determinano il diritto per il lavoratore a vedersi pagato lo straordinario secondo i CCNL vigenti, e una riflessione per i sindacati. Nelle trattative R.S.U. aziendali, deve essere prioritario l’accordo per l’ordinamento dello straordinario.

L’effettuazione dello straordinario deve essere ben definito, l’eccezionalità, troppo spesso è consolidata come consuetudine. Se c’è carenza costante di personale, si devono assumere gli operatori necessari.

Personalmente ritengo che il limite individuale annuale, posto dal CCNL di 180 ore, e massimo di 250 ore, in “relazione ad esigenze particolari ed eccezionali”, per non più del 5% dei dipendenti e per il personale in servizio di pronta disponibilità, sia eccessivo. Dobbiamo ricondurre il lavoro, all’interno di un costrutto etico, in particolare la nostra occupazione, che si rivolge alla prestazione di servizi e cure alla persona, è molto fragile nel rispetto della qualità e sicurezza offerta ai cittadini, quando l’orario di servizio è costantemente esteso. La sanità per funzionare e dare degli esiti vantaggiosi per i cittadini, ha bisogno di un numero adeguato di operatori sanitari, non siamo costretti a effettuare lo straordinario; la Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n.17582/2014 ha ritenuto legittimo il rifiuto del dipendente pubblico a svolgere lavoro straordinario anche in caso di esigenze eccezionali.

Non siamo ostaggi dei nostri datori di lavoro, siamo complici di un sistema, spesso costretti ad accettare lo straordinario per integrare il nostro misero salario.

Un collega (credo…), Salvatore Aulicino, il 13 gennaio ha postato sotto ad un mio precedente articolo: Lavoro straordinario: concetti e riflessioni, una serie d’interrogativi : “ …. se in un mese faccio 80 ore di straordinario notturno e uno di queste notti e in straordinario , devo decurtare dall’indennità di turno notturno le 8 ore e quindi si scende a 72 ore oppure no? altro quesito: se in un mese faccio 4 festivi e uno di questi è in straordinario…….”….Sinceramente, in primis, ho creduto in una bufala, poi mi sono chiesta…e se fosse vero?