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Legge Gelli. Nessuna copertura assicurativa per l'infermiere che non è in regola con gli ECM

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 27/08/2019 vai ai commenti

AttualitàLa rubrica di Luca benciLeggi e sentenze

Tra i tasselli mancanti della Legge Gelli ci sono ancora i quattro decreti attuativi sullaresponsabilità di medici e professionisti sanitari, che sarebbero dovuti arrivare in autunno e che definiscono I requisiti minimi delle polizze assicurative e le regole per le strutture che si auto-assicurano, per le compagnie che subentrano nell’assicurare strutture o sanitari e per la messa a bilancio dei fondi di rischio e di riserva per i risarcimenti.

Tra i temi, relativi ai decreti attuativi, il legame previsto tra assicurazione e formazione ECM:

l’articolo 3 del testo provvisorio prevede per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – la cui polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave, il diritto di rivalsa dell’assicuratore qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.

Per le strutture e liberi professionisti invece il mancato raggiungimento dei crediti ECM viene in gioco alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o in diminuzione in relazione a tre criteri:
a) al verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale;
b) alla valutazione della sinistrosità specifica tenuto dei dati soggetti a pubblicazione dalla stessa legge;
c) dall’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento ECM.

Quindi mentre per i professionisti dipendenti e convenzionati, è in pericolo la copertura della rivalsa,  per le aziende e i liberi professionisti il rischio è l’aumento del premio assicurativo.

Naturalmente si tratta di una bozza di DM che è stato inviato per un parere e non è detto che la clausola Ecm sia definitiva.

In uno sistema in cui il l’obbligo di aggiornarsi è privo di una vera e propria sanzionabilità, secondo il parere del giurista Luca Benci, così come riportata su Quotidiano Sanità,fermo restando l’opportunità di un sistema sanzionatorio – legislativo, contrattuale o deontologico – la norma contenuta nello schema di decreto rischia di essere iniqua in quanto da un lato fissa i requisiti per l’assicurazione, dall’altro ne limita la copertura retrodatando l’assolvimento degli obblighi al triennio precedente, quando l’obbligo Come è noto l’assolvimento dei crediti ECM non è elevato e subordinare l’operatività della polizza – ancorché per la sola rivalsa per colpa grave – a un deficit formativo che non è più possibile colmare diventa un problema per decine di migliaia di professionisti (medici, infermieri, professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione).

Serve una norma intertemporale che permetta al sistema di partire senza penalizzare un passato non sanabile. Le norme transitorie contenute nell’articolo 16 rischiano comunque di non essere sufficienti in quanto, se è pur vero che ci sono dodici mesi di tempo per adeguare le attuali polizze – che non prevedono l’obbligo dei crediti ECM, è altresì vero che la formulazione prevista – il triennio precedente del fatto generatore di responsabilità – rischia di essere interpretato retrodatando l’assolvimento dei crediti ECM non al triennio ma ai trienni precedenti.

 

da Quotidiano Sanità