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Legge 104. Serve preavviso per usufruire dei tre giorni di permesso?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/10/2020

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Alcuni contratti della pubblica amministrazione hanno introdotto novità in relazione alla programmazione dei permessi legge 104/92.

La legge 104/92 non disciplina tale aspetto che, in passato è stato affrontato unicamente da circolari INPS e Funzione Pubblica che richiedevano, al momento della domanda, di comunicare al datore i giorni di assenza. La novità introdotta nei nuovi contratti prevede invece che, il lavoratore dipendente, predisponga una programmazione mensile e, solo in caso di urgenza, potrà presentare una comunicazione di assenza nelle 24 ore precedenti il permesso e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di fruizione.

Al momento l’innovazione contrattuale riguarda i comparti: funzioni centrali, locali, Istruzione e ricerca, Sanità.

*Art. 38 CCNL 2016/2018
Permessi previsti da particolari disposizioni di legge

  1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
  2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento.
  3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
  4. Il lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52 .
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Resta il fatto che le esigenze improvvise e improcrastinabili del disabile (che ricordiamo essere il principale fruitore della legge 104) di cura e assistenza non possono non prevalere sulle esigenze imprenditoriali e aziendali, ed in ogni caso, nessuna giustificazione o informazione deve essere richiesta sullo specifico utilizzo dei giorni o delle ore relative i permessi in oggetto che restano un diritto del lavoratore o del familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.

 

La disposizione non riguarda i lavoratori con disabilità che fruiscono per se stessi dei permessi (ad ore o a giorni) legge 104/92.

 

Ricordiamo infine che nessuna giustificazione o informazione deve essere richiesta sullo specifico utilizzo dei giorni o delle ore relative i permessi in oggetto che restano un diritto del lavoratore o del familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.