Permessi retribuiti e non per i lavoratori a tempo determinato
Il CCNL comparto sanità attuale, 2016-2018, così come quello che a breve entrerà in vigore, prevedono permessi retribuiti e non, per i dipendenti con contratto a tempo determinato, con delle novità per quanto riguarda il CCNL 2019-2021.
Vediamo quindi, cosa prevede attualmente il contratto e cosa prevedrà il prossimo.
CCNL comparto sanità, 2016-2018 art 58.
Rapporto di lavoro fino a 6 mesi
A lavoratori con contratto determinato, possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 36, comma 2 (Permessi giornalieri retribuiti).
Rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi
Quando il contratto di lavoro a tempo determinato è superiore a sei mesi, alla lavoratrice e al lavoratore
competono:
· i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
· i permessi per esami o concorsi
· i permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche
· i permessi per lutto
· diritto allo studio 150 ore
Riproporzionamento
Il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto.
L’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è
arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5.
CCNL comparto sanità 2019-2021
Rapporto di lavoro fino a 6 mesi
A lavoratori con contratto determinato, possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 36, comma 2 (Permessi giornalieri retribuiti).
Rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi
Quando il contratto di lavoro a tempo determinato è superiore a sei mesi, alla lavoratrice e al lavoratore
competono:
- i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
- i permessi per esami o concorsi
- i permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche
- i permessi per lutto
- diritto allo studio 150 ore
Il nuovo contratto prevede anche i permessi o per aggiornamento professionale facoltativo.
Riproporzionamento
Il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto.
L’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è
arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5.
Permessi derivanti da disposizioni di legge.
I permessi derivanti da disposizioni di legge (esempio: donazione sangue e midollo osseo, legge 104/1992, permessi elettorali, ecc.) devono, in ogni caso, essere concessi.