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Permessi retribuiti e non per i lavoratori a tempo determinato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/08/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Il CCNL comparto sanità attuale, 2016-2018, così come quello che a breve entrerà in vigore, prevedono permessi retribuiti e non, per i dipendenti con contratto a tempo determinato, con delle novità per quanto riguarda il CCNL 2019-2021.

Vediamo quindi, cosa prevede attualmente il contratto e cosa prevedrà il prossimo.

CCNL comparto sanità, 2016-2018 art 58.

Rapporto di lavoro fino a 6 mesi

A lavoratori con  contratto determinato, possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di
 matrimonio ai sensi dell’art. 36, comma 2 (Permessi giornalieri retribuiti).

Rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi

Quando il contratto di lavoro a tempo determinato è superiore a sei mesi, alla lavoratrice e al lavoratore
competono:
· i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
· i permessi per esami o concorsi
· i permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche
· i permessi per lutto
· diritto allo studio 150 ore

 

Riproporzionamento

Il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto.

L’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è

arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5.

 

CCNL comparto sanità 2019-2021

Rapporto di lavoro fino a 6 mesi

A lavoratori con  contratto determinato, possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di
 matrimonio ai sensi dell’art. 36, comma 2 (Permessi giornalieri retribuiti).

Rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi

Quando il contratto di lavoro a tempo determinato è superiore a sei mesi, alla lavoratrice e al lavoratore
competono:

  • i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
  • i permessi per esami o concorsi
  • i permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche
  • i permessi per lutto
  • diritto allo studio 150 ore

Il nuovo contratto prevede anche i permessi o per aggiornamento professionale facoltativo.

 

Riproporzionamento

Il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto.

L’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è

arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5.

 

Permessi derivanti da disposizioni di legge.

I permessi derivanti da disposizioni di legge (esempio: donazione sangue e midollo osseo, legge 104/1992, permessi elettorali, ecc.) devono, in ogni caso, essere concessi.