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Causa di servizio. Parametri sempre più rigidi per il riconoscimento dell’infermità sopraggiunta. Ecco quali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/02/2019 vai ai commenti

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Affinché venga riconosciuta la causa di servizio, l’evento accorso al dipendente, che ne causa l’infermità, deve eccedere le ordinarie condizioni di lavoro.

Causa di Servizio, cos’è

Quando un dipendente a causa della condizione di lavoro durante il servizio prestato subisce un infortunio o contrae una malattia, ha diritto ad una particolare tutela che si concretizza nel riconoscimento della “causa di servizio”.

Perché venga riconosciuta la causa di servizio devono ricorrere tre condizioni:

  • Un rapporto di lavoro in atto o pregresso
  • Deve essere accertato l’infortunio o la malattia legati allo svolgimento delle mansioni lavorative
  • Deve essere riconosciuto il nesso di casualità determinante tra la patologia ed il tipo di attività lavorativa.

 

Di recente la giurisprudenza si è orientata verso un ulteriore definizione di nesso casualità, più rigida, ritenendo che questo possa sussistere solo se l’infermità sopraggiunge nello svolgimento di mansioni che eccedono l’ordinario, visto che le condizioni generiche vengono definite inevitabili disagi, momenti di stress che rientrano nel rischio ordinario.

Affinché dunque venga riconosciuta la causa di servizio occorre dimostrare l’eccezionalità dei compiti svolti e la loro relazione con l’infermità insorta”.

 

Accertamento della causa di servizio

Se il dipendente ritiene di aver contratto una malattia riconducibile, sotto il profilo causale, alla sua attività lavorativa, oppure quando ha subito una lesione da infortunio, può richiedere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e, a tal fine, deve produrre una domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o da quella in cui ha avuto conoscenza della gravità della sua patologia e delle conseguenze sulla sua integrità psico-fisica.

L’amministrazione poi deve naturalmente provvedere ad inoltrarla alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) competente per territorio,

 

A questo proposito, è da precisare che la domanda può essere inoltrata anche fino a cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsonismo, naturalmente sempre tenendo presente i sei mesi suddetti.

Nella domanda devono essere indicati gli eventi o i fatti di servizio che hanno provocato la malattia, la malattia stessa e le conseguenze provocate dalla malattia.

 

La CMO, ricevuta l’stanza, dispone l’accertamento con visita diretta del richiedente e quindi esprime un giudizio sull’idoneità al servizio e sull’entità della menomazione accertata.

 

IMPUGNAZIONE DEL PARERE

Il provvedimento di mancata concessione di causa può essere impugnato nei termini e nei modi corretti diventa definitivo, e ciò anche per riguardo al riconoscimento dell’equo indennizzo e del diritto a pensione.

Al parere di riconoscimento si può ricorrere al TAR entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

Da Doctor33 e Medicina e società