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Aumentano del 40 per cento gli indennizzi del danno biologico per infortunio e malattia professionale. Il calcolo delle rendite

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/10/2019 vai ai commenti

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Con il decreto n. 45 del 23 aprile 2019, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato su proposta dell’Inail la nuova tabella di indennizzo del danno biologico.

Con l’approvazione della nuova tabella, applicata a decorrere dal primo gennaio di quest’anno, aumentano di circa il 40% gli importi non soggetti a tassazione Irpef erogati dall’Inail, in un’unica soluzione, ai lavoratori per i quali è stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%, in seguito a un infortunio o a una malattia professionale.
Oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti – risalenti al 2000 ed elaborate tenendo conto della gravità della menomazione, dell’età e del sesso – la nuova tabella di indennizzo in capitale supera le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Infatti, la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, infatti, è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.

 

Le rendite ed indennizzi Inail, il calcolo

Se il lavoratore, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, diventa inabile, cioè subisce una riduzione della capacità lavorativa, ha diritto a specifici indennizzi da parte dell’Inail.

L’indennizzo è riconosciuto sia che l’inabilità sia temporanea che permanente; quest’ultima può essere:

  • assoluta, se il lavoratore perde completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro;
  • parziale, se la capacità lavorativa, pur diminuendo per tutta la vita, si perde soltanto in parte.

 

Le principali prestazioni economiche che l’Inail riconosce in caso d’inabilità, temporanea o permanente, sono:

  • la rendita per inabilità temporanea assoluta
  • la rendita diretta per inabilità permanente
  • l’indennizzo per danno biologico

 

 

La rendita per inabilità temporanea assoluta: è dovuta per tutte le giornate del periodo indennizzato, compresi i festivi. Viene corrisposta fino a quando non si riacquista la capacità lavorativa.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea a carico dell’Inail è pari al 60% della retribuzione media giornaliera riferita ai 15 giorni precedenti l’infortunio, elevabile al 75%, a decorrere dal 91° giorno anche non continuativo.

La rendita per inabilità permanente è corrisposta se la capacità lavorativa è ridotta in misura superiore al 10%, rapportata al grado di inabilità.

La rendita diretta per inabilità permanente è calcolata secondo la retribuzione effettiva corrisposta al dipendente nei 12 mesi antecedenti l’infortunio o la malattia professionale.

Se nel periodo l’assicurato non ha lavorato con continuità, o, ha prestato la propria opera presso più datori e non è possibile determinare il totale delle retribuzioni percepite, la retribuzione annua è pari a 300 volte quella giornaliera.

In ogni caso, la retribuzione annua:

  • non può superare 300 volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30%;
  • non può risultare inferiore a 300 volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30%.

 

L’indennizzo per danno biologico è la prestazione che compensa la menomazione all’integrità psico-fisica dell’assicurato, è corrisposto dall’Inail in forma di rendita se il grado di invalidità è pari o superiore al 16%, ed in capitale se fra il 6 ed il 15%. L’importo in capitale (una tantum) dipende dall’entità del danno e dall’età dell’infortunato, ed è stabilito da apposite tabelle dell’Inail.

 

 

 da: 

Inail ; La legge per tutti