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Autista soccorritore. Dalla formazione alla sanatoria. Tutto da rifare? Cosa prevede il DDL e le obiezioni in merito

Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Marco Torriani - gia` relatore presso REAS Montichiari 2017 per Ipasvi Brescia, sulla figura dell’Autista Soccorritore.

 

In merito al DDL d’iniziativa dei Senatori della Repubblica Italiana Dott. Marinello e altri, sul riconoscimento della figura e del profilo professionale di Autista Soccorritore, pongo alcune osservazioni “pro emendamenti”.

 

Riconoscimento o Istituzione della figura dell’Autista Soccorritore? E’ d’obbligo l’Istituzione per profilo, in quanto ad oggi dal punto di vista normativo, la professione in discussione nel dettaglio non esiste, e per nulla appunto e` stato fatto dal 1992 quando fu istituito il Servizio di Emergenza Sanitaria.

 

Si vuole stare al passo con i tempi come gia` accade in altri Stati Europei: bene, pero` se dovessimo stare al passo in Europa, questo DDL andrebbe rivisto con una lungimiranza almeno trentennale; dalla lettura si nota una soluzione momentanea. Dobbiamo essere Europei in Italia; a questo assunto si rifanno le osservazioni che seguono.

 

Il corso di formazione: una professione nasce, cresce, si perfeziona ed evolve nella Scuola, non in un corso. Vale anche per le professioni infermieristiche e mediche del Soccorso Sanitario. Non si può` svilire un’intenzione di spessore quale l’istituzione di una figura professionale (deputata a un servizio pubblico “mission critical”), mediante un atto costituzionale dello Stato cui compete la potestà` legislativa, attraverso un corso di formazione. Dalla lettura si evincono organizzazione didattica, materie d’insegnamento e tirocinio: termini, funzioni e attività` proprie dell’istituzione scolastica di ogni ordine e grado.

 

Si vuole avvalere di enti pubblici accreditati preposti alle attività` di soccorso per lo svolgimento dell’attività` formativa: disponiamo di istituti formativi professionali e accademici senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Non sono necessarie altre parti.

 

L’esonero previsto per coloro che hanno all’attivo duemila ore di servizio depone per una sanatoria che poi si mostra carente per allineamento. Va organizzato un canale formativo di allineamento, inserito nel percorso scolastico abilitante.

 

Parlare di attestato di qualifica, riduce il valore dell’intenzione: Diploma abilitante e` dovuto.

 

La norma che regolamenta struttura e dotazioni dei mezzi di soccorso andrebbe rivista sostanzialmente, pertanto, citare un dettaglio tecnico per l’attività` di guida solo riferendosi a una parziale caratteristica, denota una non sinergia riformatrice globale del settore del soccorso pubblico (safety, security, ergonomia, fattore umano, ecc.).

 

Centrale Operativa 118 era ed e` da sostituire con Centrale Operativa di Soccorso Sanitario o di Emergenza Sanitaria. Fu un errore nel 1992 identificare un Ente con un Numero Telefonico (che si e` ripresentato tra 118/112 ai giorni nostri generando una enorme confusione). Laddove vi sia la citazione del numero telefonico 118, tale va sostituita con la definizione di Servizio di Emergenza Sanitaria.

 

Si prevede un passaggio a una figura professionale strutturata in enti pubblici abbandonando quindi il ricorso a strutture convenzionate (associazioni/enti di volontariato). I tempi sono maturi da molto, ma occorre prelevare dal mondo del volontariato la risorsa umana che si trova in attesa di primo impiego e in possesso di requisiti scolastici superiori (non inferiori alla scuola secondaria di secondo grado), in modo da avere professionisti culturalmente preparati.

 

Il requisito di titolo di scuola secondaria di primo grado e` oggi ormai superato come accesso nel mondo del lavoro e dovrebbe esserlo anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione dei Servizi alla Persona. Si richiede cultura di livello superiore e una predisposizione d’indirizzo al settore lavorativo per cui quel percorso scolastico abilitante licenzierà` un professionista con un titolo di studio per l’esercizio della professione, dopo aver sostenuto il relativo esame di abilitazione.

 

La durata della scuola di formazione dovrebbe essere triennale comprendendo sessioni teoriche, di pratica e di tirocinio (v. vari esempi di Soccorritore Professionale Europeo) con prove d’esame programmate.

 

Le attivita` di tirocinio rifacendosi ai principi introduttivi dovranno essere svolti a livello trasversale: se la figura professionale oggetto del DDL deve essere tecnico-sanitaria di soccorso, per come si evince da tutto il testo, la formazione scolastica-professionale-accademica e il tirocinio avranno come docenza la professionalita` del Soccorso Tecnico Urgente, del Soccorso Sanitario e della Pubblica Sicurezza (di cui possediamo notevole risorsa senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica).

 

La formazione post diploma deve svolgersi in ambito di scuola di formazione come del resto anche l’aggiornamento periodico obbligatorio.

 

La valutazione psico fisica e` da effettuare prima dell’ammissione alla scuola (secondo criteri e buone prassi in uso presso enti istituzionali del soccorso pubblico), e non sara` un attestato ma un Diploma, ad essere rilasciato al termine del superamento delle prove. L’esame finale, anche se svolto a livello regionale, dovrà` prevedere una commissione con il rappresentante del MIUR, del Ministero della Salute e del Ministero Interno (Dipartimento Soccorso Pubblico e di Pubblica Sicurezza).

 

Più` che un registro regionale e` ormai d’obbligo l’inserimento nell’Albo delle Professioni Tecnico-Sanitarie con l’inquadramento giuridico ed economico-contrattuale.

 

In conclusione, al di la` della presa in carico istituzionale del tema, permane la modalità` di colmare un vuoto attuando soluzioni basate sul momento anziché´ predisporre testi di riforma funzionali e strutturali calati nella realtà` globale della nazione. Tutti gli enti cardine del Soccorso Pubblico ne hanno urgente necessita`.

 

 

 

Cosa prevede il DDL: Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore

 

Il ddl definisce il profilo professionale dell’autista soccorritore e ne regolamenta le condizioni di accesso e le modalità di formazione, il ruolo e i reciproci rapporti all’interno dei vari ambiti organizzativi nei quali si colloca tale figura, che nell’esercizio delle sue funzioni interagisce con medici e infermieri, a rotazione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, assicurando l’assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale.

 

Art 1

 

L’autista soccorritore è l’esclusivo operatore che, a seguito del conseguimento dell’attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività di:

 

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

 

b) accertamento dell’efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;

 

c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presìdi sanitari a bordo;

 

d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione.

 

e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);

 

f) comunicazione con la centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l’area di emergenza pronto soccorso degli ospedali;

 

g) comunicazione gestuale e luminosa con l’eliambulanza;

 

h) collaborazione nell’intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

 

 

 

Art 2 (formazione)

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, regolamentano l’organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti per l’accesso ai medesimi corsi, l’organizzazione didattica con le relative materie di insegnamento e il relativo tirocinio, necessari ai fini del conseguimento dell’attestato di qualifica e del titolo abilitante all’esercizio della professione di autista soccorritore.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di enti pubblici e privati convenzionati aventi articolazione regionale accreditati ai sensi del comma 3.

 

Art3 (contesto operativo)

 

L’autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale, in regime di dipendenza di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di enti pubblici che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

 

 

 

Art 4 (Attività e competenze)

 

  1. Le attività dell’autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell’intervento di emergenza secondo i piani e le direttive della CO 118.

 

 

 

Art 5 (Requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale)

 

Dalla presente legge è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida.

 

 

 

Art 6 (Organizzazione didattica)

 

1. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio su mezzi di soccorso e di trasporto sanitario ha una durata complessiva di 1000 ore, suddivise in 300 ore di teoria, 400 ore di esercitazione e 300 ore di tirocinio.

 

Art 7 (Tirocinio)

 

  1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore

 

 

 

Art 8 (Esame finale e rilascio dell’attestato professionale di autista soccorritore)

 

Al termine del corso di formazione, gli allievi sono sottoposti a una visita medica finalizzata alla certificazione dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di autista soccorritore, a una prova scritta, a una prova teorica e a una prova pratica, da parte di un’apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma.

 

 

 

Art 9 (Registro degli autisti soccorritori)

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a istituire presso l’azienda sanitaria locale un registro pubblico degli autisti soccorritori.

 

 

 

Art 10 (Norme transitorie)

 

Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l’attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione.