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Assistenza a disabile e trasferimento del lavoratore. La Cassazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/01/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni,  anche se lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva,  risultando l’inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n.29009 del 17 dicembre 2020.

I fatti

Il Tribunale di Napoli dichiarava illegittimo il trasferimento di un dipendente, che si trovava nella condizione di dover assistere un diabile, ed ordinava all’ azienda datrice  di "riassegnare il ricorrente nell'organigramma aziendale con le mansioni precedenti al trasferimento ovvero equivalenti al suo livello di inquadramento".

La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del gravame dell’azienda ed in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda del ricorrente che aveva impugnato il trasferimento.

Il dipendente ricorre in Cassazione.

 

La Cassazione

La Cassazione stabilisce illegittimo il trasferimento del dipendente, ritenendo vietato il trasferimento di un lavoratore che assiste un disabile, anche se il grado di disabilità di quest'ultimo non si configuri come grave e purché il datore di lavoro non provi, dal canto suo, la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, che non possano essere soddisfatte in maniera diversa.
I giudici hanno ritenuto anche che, sebbene la disciplina sul trasferimento presupponga che la condizione di disabilità sia accertata dalla ASL competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992, tale circostanza non debba ritenersi ostativa rispetto al fatto che, nel caso di specie, tale requisito non sia presente.
Per la Corte di cassazione, quindi, l'esigenza di tutela del disabile deve essere valorizzata "al di là di ogni condizionamento derivante dal mancato accertamento di uno status o da preclusioni collegate all'inesistenza di un provvedimento formale che confermi la ricorrenza della situazione di fatto che conferisce fondamento al diritto del familiare che presta assistenza al disabile".
Di conseguenza, l'insorgenza di determinati benefici in capo al lavoratore che assiste un familiare disabile, tra cui quello a non essere trasferito senza il suo consenso, va ancorata quanto meno alla presentazione della domanda intesa a ottenere i benefici di cui alla legge 104 del 1992, mentre non è importante che sia già stato emanato il provvedimento concessorio da parte dell'Inps.

 Il Sole 24 ore