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Infermieri. Lavoro gravoso e usurante, che differenza c’è?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/09/2021 vai ai commenti

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Il Governo riconosce la professione infermieristica come lavoro gravoso ma non usurante: qual è la differenza tra le due condizioni?

A destare interesse negli ultimi giorni, i lavori della Commissione istituzionale sui lavori gravosi, che ha individuato 203 nuove mansioni per le quali potrebbero aprirsi le porte dell’Ape sociale nel 2022.

Gli infermieri, con il Decreto Min. Lavoro del 5 febbraio 2018, sono stati riconosciuti nell’elenco dei lavori gravosi, ma non usuranti. Perché e che differenza c’è tra le due condizioni?

Lavoro gravoso

La vigente normativa pensionistica, stabilisce il pensionamento anticipato, secondo precise regole, per chi rientra tra le categorie di lavoro “gravoso. Sono lavori gravosi quelle attività che richiedono un “impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo”, ovvero:

  • lavoratori dipendenti con almeno 30 di anzianità contributiva e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni gravose;
  • lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Ad eccezion fatta degli infermieri e delle ostetriche che devono aver svolto negli ultimi 6 anni lavoro notturno, ed aver maturato 36 anni di contributi. 

Il Decreto Min. Lavoro del 5 febbraio 2018., fissa infatti a 15 le categorie di lavoratori soggette al pensionamento anticipato per prestazioni gravose:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
  • conciatori di pelli e pellicce,
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
  • conduttori di mezzi pesanti e camion,
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
  • infermieri ed ostetriche
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido,
  • facchini e addetti allo spostamento merci,
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti,
  • operai agricoli,
  • marittimi,
  • pescatori,
  • operai siderurgici di seconda fusione.

 

 

Lavoro usurante

È l’articolo 1 del dlsg 67/2011 a stabilire quali sono i lavori cosiddetti usuranti, ossia quelle attività che richiedono un impegno fisico e mentale particolarmente elevato da giustificare un accesso anticipato al trattamento pensionistico rispetto alle altre categorie di lavoratori.

Nel dettaglio, sono usuranti:

  • i lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • i lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • i lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • i lavori in cassoni ad aria compressa;
  • i lavori svolti dai palombari;
  • i lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • i lavoratori del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • i lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • i lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Anche i lavori notturni sono indicati come usuranti, ma solo nei casi in cui i dipendenti prestino servizio per almeno 6 ore del periodo notturno e per un minimo di 78 notti ogni anno.

Sono usuranti anche quei lavori in cui l’impiego nella fascia 24:00-05:00 è di sole 3 ore, ma per un periodo di lavoro pari all’intero anno lavorativo.

Pur essendo lavoratori notturni, gli infermieri non rientrano ancora nella categoria dei lavori usuranti.