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E’ morto Fabio Ridolfi: aveva scelto la sedazione profonda. Legge suicidio assistito ferma in Senato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/06/2022

AttualitàCronache sanitarieLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

E' morto Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggio era stata avviata la sedazione profonda.

La storia

Fabio Ridolfi nasce il 5 di marzo del 1976 a Chieri, nella provincia di Torino. Lavora nella piccola impresa di famiglia nel settore dell’edilizia. Verso la fine del 2003 decide di cambiare lavoro e comincia a lavorare come muratore presso una ditta del paese. Farà questo lavoro fino alla fine di febbraio del 2004, momento in cui la sua vita subisce un cambiamento drastico e permanente.

Una patologia irreversibile: la tetraparesi da rottura dell’arteria basilare

Domenica 29 febbraio 2004 (5 giorni prima del suo 28esimo compleanno), durante la consueta cena domenicale con i genitori, Fabio viene colto da un malore improvviso che gli causa prima una perdita immediata dell’equilibrio, poi l’intorpidimento di tutto il lato sinistro del corpo. Dopo qualche giorno in ospedale, arriva la diagnosi: Tetraparesi da rottura dell’arteria basilare, una patologia irreversibile che lo costringe, ormai da 18 anni, immobilizzato a letto, senza poter muovere nessuna parte del corpo, se non gli occhi, con cui Fabio comunica grazie ad un puntatore oculare.

Nonostante i numerosi tentativi di riabilitazione, Fabio non migliora e, tra alti e bassi, finisce per rinunciare anche alla fisioterapia. Fabio dice di essere stanco di vivere così, dopo tutti questi anni. È in contatto con Mina Welby fin dai giorni della vicenda di Piergiorgio, effettua anche una richiesta pubblica perché vuole porre fine alle sue sofferenze ma non ottiene risposte affinché possa agire nella piena legalità in Italia, e non vuole che la sua famiglia possa avere problemi legali di alcun tipo, a causa della sua scelta.

Il tempo che passa rafforza il suo convincimento e coinvolge tutta la sua famiglia nella sua decisione affinché possano aiutarlo a porre fine ai suoi giorni.

Fabio, con suo fratello Andrea che è anche il suo amministratore di sostegno, tramite Mina Welby  prende contatti con l’Associazione Luca Coscioni per conoscere nel dettaglio cosa prevede il testamento biologico e quali sono le possibilità di scelta nel fine vita percorribili in Italia nel rispetto della sua volontà e nella piena legalità.

Approfondita con gli esperti dell’associazione Luca Coscioni la norma sul testamento biologico, nelle sue condizioni tramite Notaio impiega mesi per gli adempimenti necessari affinché le sue volontà siano valide e redige il suo testamento biologico.

Fabio Ridolfi richiede di accedere al Suicidio assistito in Italia

Il 10 gennaio 2022 invia una richiesta all’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche chiedendo di essere sottoposto a verifica delle sue condizioni affinché nel rispetto e nella piena applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 242/19 possa accedere al suicidio medicalmente assistito.

L’Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, a seguito anche della giurisprudenza formatasi per i casi di Mario e Antonio, senza la necessità che Fabio si rivolga ad un tribunale,  attiva le verifiche e in data 21 febbraio, 23 febbraio, 24 febbraio e 25 febbraio l’équipe medica si reca presso il domicilio di Fabio per effettuare tutte le verifiche previste dalla sentenza della Consulta.

Si apprende che in data 15 marzo, la relazione medica è stata inviata al Comitato Etico. Dopo una lunghissima attesa, il 19 maggio scorso aveva ottenuto il via libera dal Comitato etico che aveva verificato la sussistenza dei requisiti ma non aveva indicato le modalità né il farmaco che Fabio avrebbe potuto autosomministrarsi.

Così nei giorni scorsi Fabio ha comunicato la sua scelta, "una scelta di ripiego", di ricorrere alla soluzione che avrebbe potuto percorrere senza aspettare il parere mai ricevuto: la sedazione profonda.

 

Legge sul suicidio assistito, a che punto siamo

Dopo che a febbraio il referendum sull'omicidio del consenziente è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale e dal suo presidente Giuliano Amato, la legge approvata la Camera, è da mesi ormai ferma al vaglio del Senato.

I capisaldi del testo di “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita", sono:

IL SUICIDIO ASSISTITO: la legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del sistema sanitario nazionale.

CHI PUO' FARNE RICHIESTA E REQUISITI: Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte. Tale persona deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: essere affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili; essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente. La patologia deve essere attestata dal medico curante o dal medico specialista. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento.

RAPPORTO DEL MEDICO E COMITATI PER LA VALUTAZIONE CLINICA: il medico deve redigere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la scelta e se ricorrono i requisiti del suicidio assistito lo inoltra al Comitato di valutazione clinica, strutture che vanno istituite presso le aziende sanitarie locali. (AGI)Ser (Segue)

MORTE ASSISTITA UGUALE A MORTE NATURALE, POSSIBILE ANCHE IN CASA: una volta che il Comitato per la valutazione clinica ha dato parere favorevole, il medico richiedente lo trasmette alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria ospedaliera di riferimento che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti.

OBIEZIONE DI COSCIENZA: medici e personale sanitario non sono tenuti a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita quando sollevino obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla legge. La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione.

NESSUN REATO PER IL MEDICO: è riconosciuta l'esclusione della punibilità per i medici e il personale sanitario. Le disposizioni contenute negli articoli 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita.

'SANATORIA' RETROATTIVA PER CONDANNATI: non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora al momento la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata e ricorressero le condizioni previste dalla legge per poter richiedere il suicidio assistito.