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Rapporto lavoro infermieri non è esclusivo. La tassa Opi non può essere a carico della Asl

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/11/2022

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il pagamento della tassa di iscrizione all’OPI non può essere a carico delle Asl, ma è onere degli infermieri, in quanto l’attività prestata da questi ultimi non è esclusiva come quella prestata dagli avvocati. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32589 del 4 novembre 2022).

 

I fatti

La Corte di Appello di Torino, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria, che rigettava il ricorso degli infermieri, volto ad ottenere dalla Asl, il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’OPI.

La Corte territoriale, ha escluso infatti che, l’iscrizione all’OPI, risponda ad un interesse esclusivo del datore di lavoro, perché diversamente da quanto accade per gli avvocati, l’attività infermieristica non comporta un obbligo assoluto di esclusività.

 

La Cassazione

I giudici della Cassazione spiegano che «il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro eÌ€ rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennitaÌ€ di toga (art.14, comma 17, d.P.R. n.43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense». Quel principio muove dal presupposto che per gli avvocati degli enti pubblici, tenuti al rispetto dell’obbligo di esclusivitaÌ€, in quel caso assolutamente inderogabile, le spese di iscrizione all’albo rispondono all’interesse esclusivo del datore di lavoro, in quanto finalizzate unicamente a consentire la difesa in giudizio dell’ente, altrimenti non assicurabile.

Diverso è il contesto normativo che viene in rilievo in relazione
alla professione infermieristica, in ordine alla quale la disciplina succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusivitaÌ€ sancito dall’art. 98 Cost., ammette, alle condizioni richieste dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dalle leggi speciali, l’esercizio dell’attivitaÌ€ libero professionale, consentito, oltre che nei casi di part time rispondente ai requisiti fissati dalla legge n. 662/1996, anche per prestazioni aggiuntive (d.l. n. 402/2001) e per le attivitaÌ€ di supporto all’attivitaÌ€ libero professionale in intramoenia. L’art. 53, inoltre, consente che, previa autorizzazione del datore di lavoro, possano essere accettati incarichi retribuiti, ove non sorga conflitto di interesse con l’ente di appartenenza, sicché la normativa, diversamente da quanto si riscontra per la professione forense, non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell’attivitaÌ€ infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l’iscrizione all’albo, che eÌ€ condizione necessaria per l’esercizio di quell’attivitaÌ€, non si puoÌ€ ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.

Il richiamato art. 53, che va letto in combinato disposto con le disposizioni di legge alle quali lo stesso rinvia, opera una distinzione fra attivitaÌ€ vietate in modo assoluto, attivitaÌ€ consentite in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore, incarichi soggetti ad autorizzazione. L’esercizio della professione di avvocato in favore di terzi da parte del dipendente pubblico rientra fra le attivitaÌ€ che in nessun caso sono consentite, di tal ché l’iscrizione all’elenco speciale non puoÌ€ che soddisfare unicamente l’interesse del datore, mentre non altrettanto puoÌ€ dirsi per le altre professioni intellettuali, ed in particolare per quella infermieristica, consentite ai dipendenti part time nonché, nelle ipotesi di incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore.

“Siamo profondamente amareggiati per la decisione della Cassazione – afferma Salvatore Lo Presti, segretario territoriale NurSind Alessandria e promotore del ricorso – Il fatto che i giudici non abbiano ravveduto nel rapporto di lavoro che intercorre tra gli infermieri e le ASL, un rapporto di esclusività, è un concetto del tutto teorico e non applicabile nella realtà, dimenticando che le aziende non  autorizzano attività extra, adducendo come scusa la presenza del conflitto di interesse. Un infermiere come attività extra cos’altro potrebbe fare se non l’infermiere?”.

Conclude Lo Presti: “Stiamo valutando con i legali il da farsi, dopo questo schiaffo ricevuto dalla Cassazione. Non ci fermeremo”.