L’INPS interviene sui certificati di gravidanza peril diritto all’indennità di maternitÃ
L'Inps ha recentemente diramato il messaggio numero 287, datato 22 gennaio 2024, per affrontare la questione del diritto all'indennità di maternità in situazioni in cui manchi il certificato telematico di gravidanza. Questa mossa è stata stimolata da una serie di interrogativi pervenuti alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell'Istituto, concernenti la gestione delle richieste di congedo di maternità in circostanze in cui manca il certificato telematico di gravidanza.
L'art. 21 del Dlgs 151/2001, noto come Testo unico sulla maternità e paternità, sottolinea l'obbligo per le lavoratrici di presentare al datore di lavoro e all'Inps un certificato medico di gravidanza che indichi la data presunta del parto. Successivamente, l'art. 34 del Dl 69/2013 ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica all'Istituto del certificato medico di gravidanza, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza, direttamente da parte del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Nel messaggio in questione, l'Inps sottolinea la natura inalienabile del diritto al congedo di maternità, specificando che questo diritto non può essere revocato anche nel caso in cui il medico certificatore non abbia adempiuto all'invio telematico del certificato, come previsto dalla legge, attraverso il canale specifico.
Di fronte a questo scenario, l'Inps fornisce istruzioni precise e indicazioni operative per gestire le richieste di maternità in assenza del certificato telematico, suddividendo le situazioni in diverse ipotesi:
- Se la richiesta di congedo di maternità è presentata senza l'invio telematico del certificato di gravidanza, il certificato può essere richiesto solo prima del parto, poiché la procedura telematica non lo permette più dopo questa data.
- Nel caso in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata in tale certificato.
- Se non è stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma è stata decretata l'interdizione anticipata della lavoratrice con un provvedimento rilasciato dalla Azienda sanitaria locale (Asl), è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso.
- In assenza di certificato telematico, cartaceo o provvedimento di interdizione anticipata, l'operatore può determinare il periodo di congedo di maternità calcolando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica sulla piattaforma "ConsANPR" (Consultazione anagrafe nazionale della popolazione residente).