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Infermieri in Radiologia: sulla preparazione e somministrazione del radiofarmaco

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La Redazione
Pubblicato il: 26/11/2015 vai ai commenti

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Gentili colleghi
Possono i medici di radiologia costringerci a collegare il raccordo pz/pompa mdc senza che io stessa l'abbia preparato? Senza sapere cosa sto per somministrare? Senza sapere chi ha preparato il farmaco è tanto meno se l'ha fatto rispettando la sepsi?
Ed il farmaco presente nella pompa può essere riutilizzato più volte senza essere sostituito?
Aspetto una vostra risposta
Ringrazio anticipatamente

 

Risponde ANDREA BOTTEGA, Segretario Nazionale Nursind

Il D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187  recante “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche” specifica all’art. 5, comma 3, che “gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere pediatrico”  ha però cura di precisare che il tutto deve avvenire “nell’ambito delle rispettive competenze professionali”,  che come è largamente noto, sono definite dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”.

All’art. 2 del D.Lgs 187/00 inoltre, quando si definiscono gli aspetti pratici si intendono  “le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quale la manovra e l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell'attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole”.

I compiti delegabili all’infermiere, inquadrabili come aspetti pratici e compatibili con l’ordinamento professionale, sono unicamente quelli riferiti alla preparazione e alla somministrazione di radiofarmaci, essendo ben evidente che le altre attribuzioni (manovra e impiego di attrezzature radiologiche, valutazione di parametrici tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell’attrezzatura e lo sviluppo di pellicole) sono di specifica competenza della figura del tecnico sanitario di radiologia medica.

La diversità delle competenze attribuite all’infermiere dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739 e quella attribuite al tecnico sanitario di radiologia medica attribuite dal D.M. 26 settembre 1994,  n. 746 sono infatti evidenti.

In quest’ultimo atto normativo si legge che il tecnico sanitario di radiologia medica: “….è autorizzato a espletare indagini e prestazioni radiologiche”, “….è l’operatore sanitario abilitato a svolgere…….tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti….”, “è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo all’eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti”.

Norme di questo tipo non si riscontrano, neanche lontanamente, all’interno del profilo professionale dell’infermiere, avendo quest’ultimo un campo di attività completamente rivolto all’assistenza infermieristica alla persona,  di cui è responsabile.

Se poi andiamo a indagare il tipo di formazione ricevuta dalle due figure i confini vengono ancora maggiormente marcati. Il D.M. 24 luglio 1996, recante l’approvazione della tabella XVII-ter degli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma riporta obiettivi significativi di insegnamento per i tecnici di radiologia.

Si precisa infatti che il corso di diploma universitario ha lo scopo di “formare operatori sanitari in grado di svolgere……tutti gli interventi che richiedono l’uso di radiazioni ionizzanti…..”; “lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate”; “….lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell’interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale….”.

Nulla di tutto questo è lontanamente riscontrabile negli ordinamenti didattici per infermiere e neanche nei recentissimi decreti istitutivi le lauree vanno nella direzione indicata.

Questo è quanto dovuto per la corretta interpretazione delle attribuzioni a ciascuna figura professionale, tenendo presente che tali figure non sono tra di loro fungibili e la carenza dell’una  (personale tecnico) non può – per carenza di competenze, conoscenze, capacità e per specifico divieto legislativo – essere compensata con funzioni di supplenza da altre.

Quindi la preparazione e somministrazione può essere fatta dal medico specialista (radiologo) o da esso delegata. Sull’utilizzo del radiofarmaco vanno seguite le indicazioni della casa farmaceutica produttrice della confezione.

Al fine di evitare errori si configga di condividere un protocollo di preparazione e somministrazione.

 

Per approfondimenti leggi:

- Somministrazione di radiofarmaci e mezzi di contrasto, il parere di Luca Benci QUI

- Luca Benci: La somministrazione del mdc non è un puro atto tecnico QUI