Gli Infermieri e il Codice Civile – vivere la Professione e lavorare civilmente
di Enrico Virtuoso
Eppure dalla lettura di alcuni articoli del codice che sottoporrò a voi colleghi, si percepisce chiaramente che un Infermiere non è (e non lo è mai stato) un semplice prestatore d'opera….
Dal 16 marzo 1942 istituito con Regio Decreto, il Codice Civile regola la vita dei cittadini italiani e costituisce una delle più importanti fonti del diritto del nostro Paese, secondo solo alla Costituzione; il testo unico ha subito, ovviamente, negli anni svariati cambiamenti per adattarlo ai tempi a partire dalla de-fascistazione delle norme e l'adattamento alle leggi repubblicane. Il Codice Civile interviene in tutti i campi del vivere quotidiano ed in tutti i rapporti tra Privati, tra Privati e gli enti pubblici e il pubblico impiego privatizzato è diviso in sei Libri:“Delle Persone e delle Famiglie, Delle Successioni e Donazioni, Della Proprietà e Dei Diritti Reali, Delle Obbligazioni, Contratti e fatti illeciti, Del Lavoro e delle Imprese, Della Tutela dei Diritti”. Da ciò deriva che molte leggi in vigore (anche quelle che riguardano l'Infermieristica) traggono i loro principi ispiratori dal nostro Codice; lo stesso CCNL del Pubblico Impiego Privatizzato alla pari dei CCNL Privati ( AIOP, Aris, D.d.G-Uneba) è sostanzialmente un contratto di diritto privato. Questa cosa sfugge ai più, tanto che quando in contrattazione o negli incontri sindacali o nelle consulenze tecniche cito il Codice Civile vedo facce stranamente contorte in uno sforzo di comprensione immane o ghigni facciali che si potrebbero interpretare come: “che cavolo dici?”. MA il codice civile è ancora in vigore? Da 74 anni! Eppure dalla lettura di alcuni articoli del codice che sottoporrò a voi colleghi, si percepisce che un Infermiere non è (e non è mai stato) un semplice prestatore d'opera; è invece, anche quando lavora come dipendente, un professionista intellettuale che quando firma un contratto di lavoro o prende in carico un paziente assume su di sé diritti (certo, ma alcuni dei quali sconosciuti), oneri, obblighi (adempimenti e obbligazioni contrattuali) e le relative responsabilità (civili e penali) per eventuali danni cagionati da inadempienza contrattuale o extra contrattuale, ora come debitore-creditore dell'Azienda, ora come debitore-creditore dell'Utente. Da questo si può notare tutta la nostra specificità come professionisti in quanto risorsa al servizio della Nazione (l'insieme dei Cittadini), cosa che noi stessi fatichiamo a comprendere e ad accettare pienamente tutt'oggi. Diventa quindi logico pensare che per quanto riguarda la difesa dei diritti, come lavoratore/professionista ad un Infermiere non basta delegare esclusivamente (semplicemente) il Sindacato, l'Azienda o la propria Associazione corporativa (IPASVI) ma ogni Infermiere deve prevedere da parte sua una partecipazione attiva, e/o meglio, l'attivazione del processo di tutela (autotutela) anche perchè da sola la difesa sindacale o corporativa potrebbe risultare altamente inefficace o, perlomeno, indebolita.
INFERMIERE E LAVORATORE/INFERMIERE E PROFESSIONISTA secondo il Codice Civile:
Art. 2060 Del lavoro: Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art. 1321 Contratto: il contratto è l'accordodi due o più partiper costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridicopatrimoniale.
Art. 2071 Contenuto del contratto: Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Art. 1372: Il Contratto ha valore di legge tra le parti
Art. 1175: il debitore ed il creditore debbono comportarsi secondo le regole della correttezza
Art. 1375: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art. 2099 Retribuzione - Art. 2107 Orario di lavoro - Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno - Art. 2109 Periodo di riposo - Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato: É prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro:Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176). Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà
Articolo 2106:L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione (e in conformità delle norme corporative).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore: Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali: La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l' iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 1176 Diligenza nell'adempimento: nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del Buon Padre di Famiglia. Nell'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con la natura dell'attività esercitata - Perizia e prudenza [2104,2145,2174,2224,2232,2236].
Art. 2236 Imperizia: se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non per dolo o colpa grave (è colpa grave quando il fatto e il danno conseguente, scaturiscono da grave imperizia, grave disattenzione, grave imprudenza – o dall'aver disatteso protocolli, procedure o linee guida)
Art. 1218 inadempimento:Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176,1181] è tenuto al risarcimento del danno[1223ss.], se non prova che l'inadempimentoo il ritardo è stato determinato da impossibilitàdella prestazione derivante da causa a lui non imputabile
Art. 2043: qualunque fattodolosoo colposo, che cagionaad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcireil danno [2058].
Art. 2934 Prescrizione: ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e altri diritti individuati dalla legge.
Art. 1437 Timore Riverenziale: Il Timore Riverenziale non è causa di annullamento del contratto (o parti di esso).
Art. 1438: La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art. 2697: Chi vuol far valere un giudizio un proprio diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
VIGILANTIBUS NON DORMIENTIBUS IURA SUCCURRUNT (Le leggi soccorrono coloro che vigilano e non coloro che dormono).