Iscriviti alla newsletter

Clownterapia: la Corte Costuzionale “spegne il sorriso” sulle labbra dei governatori della Regione Puglia

Vincenzo Rauccidi
Vincenzo Raucci
Pubblicato il: 07/12/2018 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenzePuglia

Ad inizio anno, la Regione Puglia aveva legiferato (legge n. 60 del 20/12/2017), prima in Italia, emanando le regole per l’istituzione di un percorso formativo e l’istituzione di un registro regionale per l’esercizio della Clownterapia.

Entusiasmo prontamente spento dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 228, depositata ieri, sancisce che l’istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato.

La legge regionale, infatti, viola il terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione italiana, laddove si sancisce che “[…] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] istruzione […] professioni […]”.

La legge n. 3 di quest’anno (nota come “legge Lorenzin”), tra le altre cose definisce meglio gli ambiti di competenza della materia in oggetto, ovvero “[…] L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri […]”.

Alla Regione Puglia, quindi, non resta che attendere la normativa nazionale.